Autovettura aziendale per tutti o alcuni dipendenti con finalità esclusivamente aziendali
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1. L’identificazione delle “autovetture” ai fini dell’iva
Quando si parla di “autovetture” in ambito fiscale viene naturale fare riferimento alla definizione che viene fornita dall’articolo 46 e seguenti del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni). La norma in effetti definisce questi veicoli a motore in modo esplicito come “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”. Classificazione rinvenibile alla lettera (J.1) della Carta di Circolazione.
In realtà la Decisione del Consiglio dell’Unione Europeo 441 del 18 giugno 2007 con la quale l’Italia è stata autorizzata a limitare il diritto di detrazione iva al 40% su certi tipi di veicoli fa riferimento alla loro categorizzazione internazionale.
La definizione data dal Codice della Strada e oggetto di apposito
In effetti l’articolo 19bis1 comma 1 lt c) del D.P.R. 633/72 così come modificato si è dovuto adattare al tenore dell’autorizzazione citata e non richiama più in modo espresso le “autovetture” per indentificare gli autoveicoli Interessati dalla detraibilità parziale dell’imposta. La norma interna così come l’autorizzazione a ridurre il diritto detrazione riguarda “tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”.
È sempre nel Codice della Strada che si rinviene la classificazione dei veicoli a motore che consente di individuare i mezzi di trasporto interessati dall’autorizzazione comunitaria e quindi dalla limitazione dell’articolo 19bis1. L’articolo 47 infatti categorizza gli “autoveicoli” che in base alle categorie internazionali in:
categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
Volendo rinvenire dalla lettura del carta di circolazione dell’autovettura un elemento che lo include certamente nella tipologia di autoveicoli sui quali l’utilizzo parziale a fini d’impresa è presunto dal fisco, la categoria M1 è tale. Per le autovetture incluse nelle categorie M2 e M3 sarà il dato relativo alla massa massima autorizzata desumibile dalla carta di circolazione a far scattare la presunzione semplice di uso non esclusivo per l’attività d’impresa con conseguente riduzione del diritto di detrazione salvo prova contraria resa dal soggetto passivo iva. Tale dato è rinvenibile nella Carta di Circolazione del veicolo lettera (J) nel quale è identificata la categoria del veicolo secondo questo criterio.
Esempio
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